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Comune di Barletta: Controlli caldaie

Controlli caldaie, al via la campagna per gli impianti ricadenti nel comune di Barletta. Bar.s.a. accerterà le attività manutentive a tutela della sicurezza dei cittadini

Barletta, lunedì 23 dicembre 2019 – E’ partita la campagna per la dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio del comune di Barletta e le verifiche saranno effettuate da Bar.s.a. in osservanza al Regolamento comunale del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici, secondo quanto previsto dalla Legge del 9 gennaio 1991 n.10 e successivi decreti (in conformità al Regolamento Regione Puglia n. 24 del 27/09/2007 e al Regolamento Regionale 10 febbraio 2010 n.10, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 13/03/2012).
Che cosa succede e cosa cambia. Come già accade, ciascun cittadino – proprietario dovrà fare verificare lo stato di caldaie e impianti termici dal proprio manutentore di fiducia, il quale dovrà provvedere, telematicamente, a inviare il rapporto di verifica alla società Bar.s.a.. Saranno, dunque, esclusivamente dei tecnici a poter certificare l’avvenuta verifica sugli impianti e non direttamente i cittadini. Costoro, invece, dovranno premurarsi di verificare che i propri manutentori siano fra quelli iscritti nell’apposito albo del comune di Barletta, elenco che sarà presto affisso e al quale potranno aggiungersi manutentori che ancora non ne facciano parte.
In questo modo Bar.s.a. effettuerà i controlli in quei casi in cui manchi la certificazione del manutentore, controlli che saranno onerosi per i destinatari degli stessi. E’ dunque importante fare la necessaria manutenzione delle caldaie, prima di tutto a tutela della propria e altrui sicurezza e poi anche per essere in regola e non incorrere nelle ispezioni e nelle conseguenti sanzioni.
Si ricorda che tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, sono soggetti a dichiarazione. In particolare, sono compresi:

  • gli impianti che provvedono alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;
  • gli impianti di climatizzazione a pompa di calore nel caso in cui la somma complessiva delle potenze delle apparecchiature installate nella medesima unità immobiliare sia superiore a 4 kW o nel caso di macchine solo freddo ≥ 12 kW;
  • le pompe di calore singole di potenza ≥ 15kW (si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente);
  • le macchine solo freddo singole di potenza ≥ 12kW (si dovranno considerare impianti separati e dichiararli separatamente);
  • gli apparecchi fissi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante qualora la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia ≥15kW.

Si ribadisce che i pericoli derivanti dal mancato e da uno scarso controllo del proprio impianto termico possono essere di grave entità e non vanno sottovalutati.

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